Carbon Border Adjustment Mechanism (Ottobre 2023)

 

Premessa

La scarsa condivisione a livello mondiale degli obiettivi sempre più ambiziosi, che l’Unione Europea si sta prefissando per contrastare i cambiamenti climatici, può far aumentare il rischio della rilocalizzazione delle emissioni di gas ad effetto serra. Tale fenomeno, noto con il nome di carbon leakage, consiste nello spostamento delle produzioni ad alto impatto emissivo al di fuori dei confini dell’UE per trarre vantaggio da politiche ambientali e climatiche meno stringenti e maggiormente permissive.

                                                            

Si è resa, pertanto, necessaria la definizione di uno strumento più specifico rispetto a quello attualmente in vigore previsto dall’Emissions Trading System (EU ETS) per i settori esposti a rischio carbon leakage. Lo strumento individuato a tale scopo è il Meccanismo di Aggiustamento del Carbonio alle Frontiere o CBAM ed è mirato a salvaguardare gli sforzi europei garantendo equità di trattamento, in termini di impatto di costi della CO2, tra le produzioni locali e le importazioni, nel rispetto di quanto definito dalla World Trade Organization.

 

Come funziona il Carbon Border Adjustment Mechanism

Il CBAM riprenderà molto della struttura dell’EU ETS, ma sposterà gli oneri di monitoraggio e compensazione delle emissioni dal produttore di merci e prodotti all’importatore.

L’importatore che vorrà introdurre nell’Unione Europea merci e prodotti realizzati al di fuori dei suoi confini, dovrà dichiarare le quantità importate nell’anno precedente e, sulla base dei dati comunicati dal proprio fornitore, le emissioni in esse incorporate, ossia associate direttamente e, in alcuni casi, anche indirettamente all’intero processo di produzione di tali merci.

 

Questa dichiarazione consentirà di stabilire il “costo della CO2” che l’importatore avrebbe dovuto sostenere per produrre la medesima merce ai sensi della legislazione vigente nell’UE e che dovrà compensare attraverso l’acquisto di certificati,  equiparabili alle emissioni di GHG, il cui prezzo sarà definito dal sistema delle aste previsto dall’EU ETS.

 
 

I soggetti interessati

Nella sua prima fase di definizione il CBAM si applicherà a tutti gli importatori delle merci i cui codici NC (ossia della nomenclatura combinata NC di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio) rientrano nell’elenco dell’Allegato I del Regolamento (UE) 2023/956.

Le merci indicate nel Reg. 2023/956 sono generalmente associabili ai settori con una più alta intensità di emissioni (cemento; ghisa, ferro e acciaio; alluminio; concimi e fertilizzanti; idrogeno; energia elettrica).

 
 

Tempistiche ed implementazione

Il CBAM entrerà definitivamente a regime nel 2026, dopo una fase di transizione che avrà inizio dal 1° Ottobre 2023 e terminerà il 31 Dicembre 2025.

La fase transitoria consentirà di effettuare gli adeguati controlli necessari per un’introduzione graduale del meccanismo CBAM ed un progressivo affiancamento col sistema ETS dal quale erediterà l’obiettivo di fronteggiare il carbon leakage.

Dal 2026, contestualmente all’introduzione degli obblighi CBAM, gli impianti rientranti nell’ambito di applicazione dell’EU ETS, produttori delle merci soggette al CBAM, esposti al rischio carbon leakage, subiranno una graduale riduzione delle assegnazioni di quote a titolo gratuito, riconosciuta nell’ambito dell’ETS, mediante l’applicazione del fattore CBAM.

 
 
 

Sanzioni

In caso di mancato assolvimento degli obblighi CBAM è prevista l’applicazione delle sanzioni indicate all’art. 26 del Reg. (UE) 2023/956 e all’art. 16 del Regolamento di esecuzione (UE) del 17/8/2023.

 

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