Revisione Direttiva ETS

Revisione Direttiva ETS
22 Jul 2026 iconNEWS ENERGETICHE

Revisione dell'EU ETS (Emission Trading System)

 
La proposta di revisione dell'EU ETS (Emission Trading System) presentata dalla Commissione europea il 17 luglio 2026 mira a conciliare gli obiettivi climatici dell'UE con le esigenze di competitività dell'industria europea. La proposta dovrà ora essere negoziata e approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima di entrare in vigore.

Principali novità della proposta:
 
•    Fattore di riduzione lineare (LRF): coerentemente con l’obiettivo, giuridicamente vincolante, di riduzione del 90% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 entro il 2040 (adottato col Reg. 2026/667), il fattore viene aggiornato a decorrere dal 2031 attestandosi al 3,7 % per il 2031-2035 ed all'1,7 % per il 2036-2040. La nuova traiettoria risulta così più graduale, consentendo una riduzione annua meno marcata e garantendo la continuità dell’assegnazione delle quote fino al 2040 per alcuni Operatori.
 
•    Fondo per l'innovazione dell'EU ETS: gli Stati membri sono tenuti a destinare almeno il 50 % delle entrate nazionali dell'ETS a investimenti finalizzati alla decarbonizzazione dei settori ETS, per un ammontare stimato superiore a 100 miliardi di euro entro il 2030.
Le risorse saranno destinate a settori prioritari, tra cui i fondi europei per il clima, le reti e le energie pulite, i trasporti a basse emissioni di carbonio (con particolare riguardo ai comparti marittimo e dell’aviazione), la decarbonizzazione dell’industria – mediante elettrificazione, cattura e stoccaggio del carbonio e sviluppo di tecnologie pulite – nonché la decarbonizzazione della gestione dei rifiuti, la promozione dell’economia circolare e il sostegno alla ricerca e all’innovazione in tali ambiti.
 
•    Assegnazione gratuita di quote: l’assegnazione gratuita alle imprese appartenenti ai settori considerati a rischio di rilocalizzazione e al teleriscaldamento proseguirà anche oltre il 2030; in particolare, sarà pari al 100% per i settori e sottosettori CL fino al 2040 mentre per il teleriscaldamento diminuirà di una medesima percentuale annua dopo il 2030 fino a raggiungere l'azzeramento nel 2040.
L’assegnazione gratuita nel nuovo periodo sarà subordinata alla presentazione di piani di investimento, verificati, finalizzati alla decarbonizzazione nell’Unione europea: l’80% delle quote assegnate per ciascun periodo quinquennale sarà subordinato alla presentazione di tali piani, mentre il restante 20% dipenderà dalla loro effettiva attuazione e dal conseguimento dei corrispondenti obiettivi di riduzione delle emissioni. Tale meccanismo è volto a garantire che i proventi del sistema ETS siano reinvestiti nei settori soggetti al sistema stesso, assicurando così che le risorse generate dai contributi dell’industria siano destinate alla transizione del comparto industriale.
Sono esentati dalla condizionalità degli investimenti il 10% degli impianti più efficienti (che stabiliscono i valori di riferimento in un settore o sottosettore), quelli a zero o basse emissioni e i piccoli impianti che partecipano volontariamente all’EU ETS. Inoltre, per agevolare la decarbonizzazione, il requisito di investimento può essere soddisfatto anche mediante accordi congiunti tra più impianti ETS, inclusi quelli situati in diversi Stati membri.
Il volume degli investimenti dovrà corrispondere almeno al 100% dell'importo delle quote assegnate a titolo gratuito all’impianto (o a tutti gli impianti di un raggruppamento) nel corso del periodo di cinque anni.
 
•    Assorbimenti permanenti di carbonio nell'EU ETS: si promuove l’espansione del settore delle rimozioni di carbonio, garantendone la qualità e la quantità, con l’obiettivo di incrementare il cap di un quantitativo pari al volume delle rimozioni acquistate dalla Commissione, così da creare un margine aggiuntivo di emissioni per i settori hard-to-abate.
 
•    Benchmark: una proposta separata prevede l’aggiornamento dei parametri di riferimento dell’approccio fall-back mirato ad aumentare l'assegnazione gratuita all'industria per il periodo 2026-2030 attraverso la definizione di sottoparametri per specifici settori e la revisione dei tassi di riduzione.
La Commissione introdurrà sottoparametri di riferimento specifici per le attività rientranti nei codici NACE 06.10 (estrazione di petrolio), 06.20 (estrazione gas naturale), 19.20 (fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio), 49.50 (trasporto mediante condotte). Per le restanti attività dei sottoimpianti calore e combustibile saranno mantenuti gli attuali criteri di determinazione del benchmark, ma con un tasso massimo di riduzione dell’assegnazione più contenuto, attraverso l’impiego di tutte le quote gratuite disponibili per il periodo 2026-2030, al fine di evitare l’applicazione del CSCF. 
L’aggiornamento sarà applicato per il periodo 2027-2030. Le quote integrative per il 2026 (che dovrebbero essere calcolate sulla base del corrispondente aggiornamento dei valori di riferimento per l'anno 2027) dovrebbero essere rese disponibili insieme all’assegnazione gratuita 2027
 
•    Carbon Leakage e CBAM: per i settori soggetti al CBAM, la riduzione dell’assegnazione gratuita sarà rallentata, con la reintroduzione dal 2028 del 15% delle quote eliminate e la proroga del phase-out fino al 2038. 
La proposta non prevede, inoltre, l’aggiornamento dell’elenco dei settori CL per la V fase (2031-2040).
 
•    Abbassamento della soglia dei 20 MW: si esclude l’abbassamento della soglia di capacità termica di 20 MW e il conseguente ampliamento dell’EU ETS ai piccoli impianti, in quanto la maggior parte delle emissioni rilevanti sarà coperta dall'EU ETS2.
 
•    Revisione della MSR: il tasso di assorbimento delle quote viene ridotto dal 24% al 12% per rafforzare la stabilità del mercato, ridurre la volatilità dei prezzi e mantenere una maggiore liquidità.
 
•    Conferma dei sostegni per i costi indiretti: si mantiene la possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti alle industrie energivore per compensare i costi indiretti del carbonio trasferiti tramite il mercato elettrico. I fattori di emissione utilizzati per il calcolo della compensazione dovranno riflettere l’intensità emissiva del mix energetico della relativa area geografica, considerando il contributo delle fonti fossili e non fossili alla formazione dei prezzi dell’elettricità.
 
•    Estensione e rafforzamento settori del trasporto: si rafforza l’EU ETS per i settori trasporto aereo e marittimo, introducendo un sostegno specifico per l’adozione di combustibili sostenibili, tecnologie pulite e idrogeno prodotti nell’UE. Sono inoltre previste misure contro l’elusione e per garantire condizioni di concorrenza eque, attraverso un’estensione mirata del sistema a specifiche categorie di trasporto, tenendo conto dei meccanismi di tariffazione già esistenti per evitare duplicazioni.
 
•    Estensione e rafforzamento incenerimento rifiuti urbani: si estende l’EU ETS agli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 3 tonnellate/ora, introducendo gradualmente l’obbligo di restituzione tra il 2031 e il 2034. Restano esclusi gli impianti che trattano prevalentemente rifiuti pericolosi, in quanto il segnale di prezzo del carbonio non è ritenuto uno strumento efficace per la loro decarbonizzazione.
L’estensione mira inoltre a garantire una corretta contabilizzazione delle emissioni lungo la catena della cattura e utilizzo del carbonio (CCU), evitando doppi conteggi e ampliando il campo di applicazione dell’ETS alla cattura per uso, al trattamento, alla liquefazione e al trasporto del carbonio. L’obiettivo finale è favorire la circolarità dei materiali e ridurre le emissioni derivanti dallo smaltimento dei rifiuti.
 
•    Promozione dell'azione globale per il clima: si propone l’istituzione del meccanismo “ETS come servizio” per sostenere i Paesi extra-UE nell’introduzione di un prezzo sulle emissioni nell’ambito del trasporto aereo e marittimo non già coperte dagli obblighi di restituzione dell’EU ETS.
 
•    Chiarimenti sui confini del trasporto della CO2: in caso di trasporto transfrontaliero di CO2, la competenza autorizzativa spetterà all’Autorità dello Stato membro in cui avviene la cattura, responsabile fino al trasferimento della CO2 a un operatore di un altro Stato membro. Gli Stati membri interessati dal solo transito non saranno coinvolti nel processo autorizzativo.